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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.1.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
20.1.
inammissibile

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 l'indennità supplementare mensile di cui all'articolo 52 comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 è corrisposta, nella misura prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, ai militari dell'Arma dei Carabinieri, con incarico di comandante di tenenza e di stazione territoriale, a prescindere dal numero di unità di forza organica. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.