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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.05.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
20.05.
inammissibile

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 13 aprile 2017 n. 46, il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
  “1.1. All'atto della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, determinata con provvedimento di natura non regolamentare, il personale ivi assegnato, previo eventuale esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria, è ricollocato, presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, sulla base di criteri connessi alle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione stessa e dei criteri stabiliti dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con attribuzione prioritaria di funzioni di carattere specialistico, mantenimento dell'inquadramento giuridico e del trattamento economico. In caso di ricostituzione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il personale di cui al periodo precedente, che non si sia avvalso della procedura di mobilità volontaria ivi prevista, è ricollocato nelle Commissioni territoriali incardinate presso le Prefetture di provenienza, ferma restando la dotazione organica complessiva del Ministero dell'interno.”».