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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.2.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
19.2.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti che risultano ancora disponibili a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le amministrazioni possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale non dirigenziale che abbia i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e che abbia maturato al 31 dicembre 2019, alle dipendenze dell'amministrazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

  1-ter. Le amministrazioni, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono consentire l'accesso alle procedure concorsuali riservate al personale di polizia locale non dirigenziale che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2019, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.