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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.12.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
19.12.
inammissibile

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  «2-bis.1. A valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2019 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è altresì autorizzata all'assunzione di un ulteriore contingente di allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), e nel limite massimo di 455 posti, limitatamente ai soggetti che, in possesso, alla data del 1o gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare, siano stati ammessi con riserva all'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale nell'ambito della procedura per la copertura dei 1.851 posti di allievo agente della Polizia di Stato e che, in esito allo stesso, siano stati dichiarati idonei, sempre con riserva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, previo avvio al corso di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, che sarà avviato entro il 30 giugno 2020 secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e con la medesima decorrenza giuridica dei soggetti assunti ai sensi del comma precedente».

  6-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 6-bis, nei limiti di 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.