Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Assunzioni nel Corpo della Guardia
di finanza)
1. Le assunzioni per l'ammissione di ottocentotrenta allievi marescialli al 91o corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2019/2020, autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del corso bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199.