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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.26.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
18.26.
inammissibile

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. Tra i profili professionali di cui l'INPS deve dotarsi per il raggiungimento dei propri fini istituzionali sono ricompresi, altresì, i medici di controllo inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, i cui rapporti convenzionali proseguono senza soluzione di continuità ad esaurimento, con lo stesso trattamento normativo ed economico, per lo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, quarto periodo, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 68 milioni di euro l'anno, l'INPS provvede a valere sulle risorse previste all'articolo 22, comma 3, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per 50 milioni di euro l'anno e, per 18 milioni, nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo 2018 all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Restano a disposizione, altresì, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi spese riconosciuti all'INPS per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro privati, ai sensi della normativa di cui al periodo precedente. Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».