stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.23.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
18.23.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Per il triennio 2020-2022 e comunque nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro, al fine di consentire il rafforzamento delle attività di gestione dei servizi sociali, i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere ad assunzioni di personale in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 1 milione di euro annuo per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.