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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.19.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
18.19.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trova applicazione all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tali Comuni, a decorrere dal 2020, sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.

  2-ter. L'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2020 non trova applicazione nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. In tali Comuni, a decorrere dal 2020, sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.
  2-quater. Qualora, per i Comuni di cui ai commi 2-bis e 2-ter il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017 venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale prevista dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere considerati esuberi.
  2-quinquies. All'onere di cui ai commi da 2-bis e 2-quater, pari ad euro 4 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.