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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.13.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
18.13.
inammissibile

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. A decorrere dall'anno 2020, nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trovano applicazione i commi 9, 10, 11 e 173 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

  2-ter. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2-quater. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trovano applicazione i commi 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2-quinquies. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  2-sexies. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trovano applicazione gli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.