Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con meno di 1.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.