Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Sono fatte salve le assunzioni effettuate in deroga all'articolo 30 e all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo.