Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Piani dei fabbisogni di personale)
1. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.