Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni)
1. All'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e il comune di Campione d'Italia,» sono sostituite dalle seguenti: «, il comune di Campione d'Italia, nonché i comuni che dimostrino che a causa della loro particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali non siano realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento».
2. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2020.