Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Piani delle assunzioni di personale)
1. I Comuni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in base ai piani triennali 2019-2021 e a quelli in corso di aggiornamento per gli anni 2020-2021, approvati in base alla disciplina vigente nelle more della pubblicazione delle disposizioni attuative di cui al medesimo decreto.