Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Proroga della validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017)
1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «dal 2012 al 2017» sono sostituite con le seguenti: «dal 2012 al 2016»;
b) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: « b-bis) le graduatorie approvate nell'anno 2017 sono utilizzabili fino al 31 marzo 2021;».