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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.027.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
18.027.
inammissibile

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Riapertura del termine per la presentazione della domanda di accredito della contribuzione figurativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564)

  1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 2013, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.