Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:
Art. 18-bis.
(Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli Enti locali)
1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.