stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.014.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
18.014.
inammissibile

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifica dei requisiti di accesso alla pensione per le lavoratrici madri)

  1. In via sperimentale fino al 31 dicembre 2026, per le lavoratrici donne i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono ridotti di un anno per ciascun figlio.
  2. All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro 1.000.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.