Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Misure urgenti per la funzionalità degli uffici per la ricostruzione del sisma del centro Italia)
1. Le amministrazioni utilizzatrici di personale a tempo determinato, assunto ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 al fine superare il precariato e strutturare i propri uffici tecnici e amministrativi per garantire la continuità delle funzioni urbanistiche e dei lavori pubblici e valorizzare la professionalità acquisita da questo personale possono, in coerenza con il piano dei fabbisogni e con la indicazione della copertura finanziaria, assumere nel biennio 2021-2022 con contratto a tempo indeterminato personale che possegga i seguenti requisiti:
a) sia stato reclutato a tempo determinato con apposite procedure concorsuali o da graduatorie vigenti anche presso amministrazioni diverse da quelle utilizzatrici in relazione alle specifiche attività previste dal decreto-legge n. 189 del 2016;
b) abbia maturato al 31 dicembre 2020 alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, dalla entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016.