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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.010.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
18.010.
inammissibile

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni urgenti per l'applicazione dell'Ape sociale ai lavoratori cd. «esodati»)

  1. Tenuto conto della proroga del termine per la sperimentazione dell'Ape sociale fissato al 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «di cui alle lettere da a) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere da a) a e)», e nello stesso comma, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:
   « e) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2020, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'indennità di cui al presente comma anche coloro che siano in stato di disoccupazione a seguito di esodo di cui alle tipologie richiamate dall'articolo 1, comma 214, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nelle lettere da a) a f). A questi soggetti non si applicano le condizioni di cui alla lettera a) del presente comma fatto salvo il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni. Per i soggetti di cui alla presente lettera e) iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o che hanno versato in due o più casse contributive, è prevista l'estensione dell'istituto del cumulo dei contributi tra le diverse gestioni, per poter accedere all'indennità di cui al presente comma. L'indennità ai soggetti di cui alla presente lettera e) è riconosciuta nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 165 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni per l'anno 2021,135 milioni di euro per l'anno 2022, 91 milioni di euro per l'anno 2023, 51 milioni di euro per l'anno 2024 e 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata in maniera corrispondente».

  2. All'articolo 1, comma 179-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «alle lettere da a) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere da a) a e)».
  3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel rispetto dei limiti di spesa annuali ivi disposti, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al comma 1, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.