Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine dello svolgimento delle funzioni assegnate dalle vigenti disposizioni di legge, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere allo scorrimento di graduatorie ancora valide, ai sensi dell'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la copertura dei posti previsti nei piani di riassetto organizzativo definiti in base all'articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.