Al comma 1, dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. In riferimento alle funzioni delegate con apposite leggi regionali, limitatamente alle risorse trasferite, la spesa di personale e le relative entrate non rilevano per il valore soglia, di cui al capoverso 1-bis e per le finalità di cui ai commi da 844 a 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.