Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Modifiche in tema di inconferibilità degli incarichi, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)
1. Il divieto di conferire incarichi, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, si applica anche in riferimento alle condanne inflitte per danno erariale.
2. La disciplina in materia di inconferibilità di incarichi, di cui al citato articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è applicabile anche ai presidenti delle pubbliche amministrazioni che non abbiano espresse deleghe gestionali.