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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.04.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
16.04.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali e provinciali)

  1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, le parole: ”diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni.” sono sostituite dalle seguenti: ”tre mesi, seguito da un tirocinio pratico di due mesi, presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento con criteri stabiliti dall'Albo nazionale. Nel biennio successivo alla prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione di cui al presente comma è tenuto ad assolvere, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad obblighi formativi suppletivi, pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.”;
   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: ”3-bis: Una quota non superiore al trenta per cento dei posti del concorso pubblico di cui al comma 3 può essere riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei titoli di studio previsti nel comma 1, aventi un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.”;
   c) al comma 6, il secondo periodo è soppresso;
   d) al comma 7, la parola: ”semestrale” è soppressa e le parole: ”comma 6” sono sostitute dalle seguenti: ”comma 2”;
   e) al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”La permanenza nell'albo regionale di prima iscrizione a seguito del superamento del corso concorso non può essere inferiore a 2 anni dalla data di immissione in servizio.”.

  2. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i periodi secondo e terzo sono soppressi.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e) si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo corso di formazione.
  4. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 97, dopo il comma 5, sono inseriti in i seguenti:
  ”5-bis. Nei comuni aventi una popolazione fino a tremila abitanti nei quali sia vacante la sede di segreteria, qualora la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente a scavalco anche con riferimento al contingente di personale in disponibilità, su richiesta del Sindaco le funzioni del vice segretario di cui al precedente comma 5, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, possono essere svolte, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo dell'ente locale in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, nelle more di una nuova pubblicizzazione da avviare entro sei mesi successivi dal conferimento delle funzioni al citato funzionario. Resta salva la possibilità per il Ministero dell'interno di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente anche a scavalco. Il sindaco di un comune di cui al primo capoverso può, altresì, stipulare ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del presente decreto legislativo, una convenzione con altro comune in cui sia già stato nominato il vice segretario ai sensi del presente comma.
  5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche qualora il sindaco di un comune avente i requisiti ivi indicati abbia in corso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del presente decreto legislativo, una convenzione di segreteria, purché questa risulti vacante.”.
   b) all'articolo 98, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
  ”3-bis. Nei casi di cui al comma 3, la relativa sede di segreteria convenzionata è classificata avendo riguardo alla somma della popolazione dei comuni convenzionati. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono stabilite le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione del nuovo criterio classificatorio, ivi compresa la disciplina, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del presente decreto legislativo, della relativa fase transitoria.
   3-ter. Il decreto di cui al comma precedente è adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni. Fino alla sua adozione le convenzioni restano classificate secondo il criterio vigente.”».