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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.03.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
16.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Servizi ferroviari interregionali indivisi)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 1o aprile 2004, n. 111, a decorrere dal 1o gennaio 2021, i servizi ferroviari interregionali indivisi sono attribuiti alle regioni Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei servizi ferroviari di cui al comma 1, nonché l'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento degli obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri interregionali indivisi e delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 già stanziate a favore del rinnovo del materiale rotabile ferroviario pari a 19.740.000 euro per l'anno 2020, 25.240.000 euro per l'anno 2021, 36.250.000 euro per l'anno 2022, 50.000.000 euro per l'anno 2023, 51.770.000 euro per l'anno 2024 e 10.000.000 euro per l'anno 2025.
  3. Nelle more dell'attribuzione dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, l'attuale gestore assicura la prosecuzione dei servizi ferroviari interregionali indivisi di cui al presente articolo.
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare le risorse stanziate per il periodo 2009-2019, ivi inclusi i residui perenti, al fine di procedere alla regolarizzazione dei rapporti con l'attuale gestore per gli obblighi di servizio pubblico connessi allo svolgimento dei servizi erogati nelle Regioni a statuto speciale e per i servizi interregionali indivisi. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, in deroga all'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio a valere sull'esercizio finanziario 2019. È altresì autorizzato il versamento in conto entrate per i residui in bilancio ai fini della riassegnazione al capitolo di spesa relativo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato altresì ad erogare all'attuale gestore le risorse relative ai servizi erogati ai sensi del comma 3 del presente articolo.
  5. Per le medesime finalità di cui al primo periodo del comma 4 è autorizzata la spesa di 48 milioni euro per l'anno 2020.
  6. All'onere di cui al comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»