Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
(Abrogazioni disposizioni recanti decurtazione del trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2020, alle università statali e agli enti pubblici di ricerca cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e riduzione della spesa:
a) articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) articolo 23, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».