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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.90.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
15.90.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di agevolare la ripresa economica dei territori colpiti da eventi sismici a partire dal 2016 il termine di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 è differito di un anno. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 13 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.