Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono premesse le seguenti parole: «Ferma la possibilità di utilizzare comunque la procedura di cui all'articolo 12».