Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 6, primo periodo, le parole: «e nei limiti consentiti dalla vigente normativa» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1656 del codice civile, esclusivamente ad imprese locali già costituite alla data del 1o ottobre 2019».