Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020», e dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:
«c-ter) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
“11-bis. In deroga all'allegato 3 al decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, all'analisi del test di cessione l'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di solfati”».