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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.71.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
15.71.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020», e dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:
   «c-ter) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  “11-bis. In deroga ai valori limite fissati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del test di cessione per il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/l. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/l l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto c) del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSI del decreto ministeriale del 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inerte in conglomerati cementizi”».