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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.65.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
15.65.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2021». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.