Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 15 le parole: «fino ai 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018» sono inserite le seguenti, «e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020».