15.58.
(nuova formulazione)
approvato
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Al fine di assicurare la continuità del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento del crollo del Viadotto Polcevera, le misure di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogate fino al 30 giugno 2020 nel limite di 9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
b) quanto a 6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018 n. 130.