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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.31.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
15.31.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) il comma 4 è sostituito con il seguente:
  «4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per gli otto anni successivi. Per i professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019 e fino al 2025.»;
   c) al comma 6, le parole: «dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari, incrementate di 100 milioni di euro».

  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede:
   a) quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro, al Ministero dello sviluppo economico per 8 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 15 milioni di euro, al Ministero dell'interno per 5 milioni di euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 12 milioni di euro, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per 15 milioni di euro, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 8 milioni, e al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per 2 milioni di euro;
   b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 100 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   d) quanto a 100 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024 e 2025, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 20 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024 e 2025, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024 e 2025, e relativi al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per 10 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024 e 2025.