Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 46, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 4, le parole: «i tre» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto» e le parole: «e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 2025»;
c) al comma 6, le parole: «dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro».
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 2019.