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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.25.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
15.25.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di risoluzione ed assicurare il completamento delle connesse attività, nonché favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, le Regioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzate, in deroga ai vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivi interventi legislativi, a bandire procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione come definito al comma 2, riservate al personale:
   a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile:
    1) con contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 21 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni;
    2) ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 luglio 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
    3) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo e articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge del 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi.

  6-ter. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma precedente, per i diversi profili professionali, possono essere utilizzate per:
   a) assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio sino all'espletamento delle procedure concorsuali, fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1; ai relativi oneri si provvederà mediante le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle singole contabilità speciali o nell'ambito di risorse appositamente stanziate:
    1) nel limite massimo di 6 milioni di euro per l'annualità 2021 a valere sulle risorse di cui al comma 6-quater per il personale di cui al comma 6-bis, lettera a), numero 1);
    2) nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'annualità 2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione per il personale di cui al precedente comma 6-bis, lettera a), numero 2);
    3) nel limite di 40 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione per il personale di cui al precedente comma 6-bis, lettera a) numero 3);
   b) assunzioni a tempo indeterminato presso le Regioni e gli enti locali dei territori interessati dagli eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario successivamente alla scadenza dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli enti presso cui prestato servizio, di categoria corrispondente a quella di assunzione; la presente disposizione è a valere sulle capacità assunzionali degli Enti e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto la relativa copertura e sostenibilità finanziaria devono essere assicurate dai bilanci dei singoli enti.

  6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-ter, lettera a) n. 1), pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  6-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.