Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «Per l'anno 2019» sono inserite le seguenti: «2020 e 2021»;
b) dopo le parole: «2 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per ciascun anno».
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da Ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.