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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.2.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
15.2.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di escludere anche per l'anno 2020 ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), nel calcolo del patrimonio immobiliare, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali, al comma 986, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019», sono sostituite dalle parole: «Per gli anni 2019 e 2020».

  2-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, nei limiti di 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.