Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2021».
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.