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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.126.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
15.126.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
  7-ter. Sono esenti da qualsiasi imposta e tributi, sia fissi che in percentuale dovuti per il rinnovo da parte del proprietario di ipoteche su immobili dichiarati non agibili in seguito all'evento sismico che ha colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, fino al ripristino dell'agibilità, le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni delle regioni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  7-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 7-ter, pari a 100 mila euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.