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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.125.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
15.125.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 46, del decreto 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca, entro il 31 dicembre 2020, nonché nei riguardi delle imprese che hanno dovuto sospendere l'attività commerciale o produttiva, per inagibilità a seguito delle ordinanze sindacali notificate in data successiva al periodo di cui al comma 2, a condizione che la riduzione del 25 per cento del fatturato decorra dalla data di ordinanza sindacale di sgombro, considerati 120 giorni successivi al 1o settembre 2016. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 147 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 marzo 2020, per la previsione relativa a quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari all'importo di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».