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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.124.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
15.124.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 46, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 le parole: «31 dicembre 2019», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020», «31 dicembre 2021», «31 dicembre 2022». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 147 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 marzo 2020, per la previsione relativa a quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari all'importo di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.