Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per l'anno 2020, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio immobiliare sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a Ministero medesimo.