Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2016- 2019» sono aggiunte le seguenti: «e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022»;
b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ed entro il 20 dicembre per l'anno 2019» con le seguenti: «ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022».
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.