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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.115.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
15.115.
inammissibile

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Per il ripristino delle spiagge, danneggiate dalle mareggiate connesse gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e i principi di assegnazione delle predette somme.

  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede: per l'anno 2020: quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; quanta a 20 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 10 milioni euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; per l'anno 2021 mediante corrispondente utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.