Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il beneficio di cui al periodo precedente si applica anche alle attività economiche e produttive che abbiano subito esclusivamente danni agli impianti e macchinari produttivi così come riconosciuti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2-bis, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 n. 13 del 9 gennaio 2017».