Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. La definizione delle procedure di condono previste dall'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla 16 novembre 2018, n. 130, è estesa, con le modalità ivi previste, a tutto il territorio nazionale limitatamente agli abusi commessi entro il 20 aprile 2004, con esclusivo riferimento agli immobili che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, risultano essere prima casa di abitazione.