Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)
1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d)».
2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: « c) e d)»;
b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».