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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.022.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
15.022.
inammissibile

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA che, alla data del 18 ottobre 2018, risultavano residenti nel territorio dei comuni di Ramacca, Palagonia, Mineo, Grammichele, Scordia, Militello in Val di Catania, Paternò, Belpasso, Castel di Judica, Raddusa, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 18 ottobre 2018 e il 31 marzo 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA aventi la sede legale o la sede operativa nei territori dei comuni indicati allo stesso comma 1.
  3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 dicembre 1977, n. 472.
  4. I soggetti indicati al comma 1 e 2 che hanno usufruito della sospensione di cui al comma 1, eseguono i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di luglio 2020.
  5. In vigenza del periodo di sospensione di cui al comma 1:
   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
   b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti;
   c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive in relazione a fermi e ipoteche già iscritti;
   d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
   e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  6. Le somme dovute a titolo di imposta municipale propria relativa alle annualità 2014 e 2015, anche se iscritte a ruolo, sono versate con le modalità previste al comma 4.
  7. Per sopperire alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, i comuni di cui al comma 1 possono contrarre appositi finanziamenti attraverso Cassa Depositi e Prestiti Spa.
  8. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.